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LEGGE 6 marzo 1953, n. 126

Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

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Testo in vigore dal:  9-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1 ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 è sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall'art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1953

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI