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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 980

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Detti alloggi potranno essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire 127.500.000.