stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
Testo in vigore dal:  15-1-1954

Art. 6

Trasferimento dell'indennizzo e del contributo


Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è necessario il consenso dei cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.
Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'arca di quello distrutto, è ammessa, la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà, ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune.
Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato miella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.