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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
Testo in vigore dal:  12-11-1967
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Art. 27

Base di commisurazione del contributo


La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:
a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino la
riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla, dichiarazione di guerra;
b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, in misura non superiore al 25 per cento.
Per le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anna intero;
c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.
((Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica.))

Sulla spesa, così determinata è concesso il contributo del 50 per cento.