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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
Testo in vigore dal:  31-7-2010
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Art. 3


I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso
((...))
la fornitura diretta di energia elettrica.
La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:
a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;
b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.
I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.