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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 944

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  31-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.