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LEGGE 10 dicembre 1953, n. 934

Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili.

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Testo in vigore dal:  30-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili consegnano il relativo diploma di abilitazione.
Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.
Al diploma predetto, sono, altresì, estesi, in quanto titolo di studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA