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LEGGE 10 dicembre 1953, n. 932

Modificazione dell'art. 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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Testo in vigore dal:  13-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Alla parola "locali" nell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituita la parola "beni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA