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LEGGE 26 novembre 1953, n. 877

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.

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Testo in vigore dal:  17-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa; a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.
Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.
La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.