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LEGGE 31 ottobre 1953, n. 810

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954.

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Testo in vigore dal:  15-11-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA