stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 giugno 1953, n. 463

Ratizzazione della tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali per il 1953.

nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo della tredicesima mensilità attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1916, n. 263, è corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre.
La prima rata è commisurata alla metà del trattamento economico mensile lordo spettante al 1 luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari.
La seconda rata è determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilità calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'art. 7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.