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LEGGE 21 marzo 1953, n. 216

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  16-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.