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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2021)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-3-1953

Art. 18


La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.
I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
Le ordinanze sono succintamente motivate.