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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 94

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

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Testo in vigore dal:  1-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI