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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 91

Estensione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

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Testo in vigore dal:  31-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a Concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianità pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianità stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.
È abrogata ogni altra disposizione contraria, e che comunque contrasti con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI