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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  18-3-1953

Art. 56

(Controllo sugli atti dei Comuni)


Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale.
Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.
La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.
Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.