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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 47

Norma integrativa della legge 1 ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti d'impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra.

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Testo in vigore dal:  4-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La richiesta del verbale di irreperibilità di cui all'art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
La Commissione redige il verbale di irreperibilità osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI - CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI