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LEGGE 5 gennaio 1953, n. 33

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - Al primo comma, dopo le parole: "È istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto", sono soppresse le parole: "alla tutela ed".
Art. 7. - Al primo comma, le parole: "Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato e presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito: ", sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è costituito: dal presidente;".
Art. 8. - È aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente" .
All'ultimo comma sono soppresse le parole: "il quale ha la
rappresentanza legale dell'Ente".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - ZOLI - CAPPA - CAMPILLI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI