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LEGGE 5 gennaio 1953, n. 31

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti.

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Testo in vigore dal:  20-2-1953

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, è concesso all'Ente nazionale sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione delle finalità di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e con le modalità da essa stabilite.
L'impiego di detta somma avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà alla approvazione preventiva del Ministero dell'interno.