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LEGGE 5 gennaio 1953, n. 1

Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo-soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.), e disciplina della sua attività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1953 al: 11-3-1953
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:
a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;
b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
c) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;
d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;
e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.
A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 29 dicembre 1948, numero 1515.