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LEGGE 1 luglio 1952, n. 870

Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.

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Testo in vigore dal:  2-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.
La presente legge ha efficacia dal 1 luglio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1952

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI