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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 39

Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole.

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Testo in vigore dal:  9-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580 che, con la riscossione del semestre 1 ottobre 1951, sono rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore.
L'ufficio pagatore accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli la cedola relativa, riscontrerà la regolarità della domanda in corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso - se nulla vi osti - al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.
Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della regolarità di essa e della avvenuta apposizione del bollo di pagamento sui titoli, sarà munito del visto da parte del capo dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporrà la propria firma.
L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con la contabilità dei pagamenti e con un elenco riassuntivo.