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LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1 giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) Al terzo comma dell'art. 24 è sostituito il seguente:
"Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 è sostituito il seguente:
"L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi".
La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonché, con effetto dal 1 gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1951.
Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera, B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.