stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2383

Modificazioni agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per revisione delle indennità.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Gli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1


Art. 4. - "Nei casi di revisione, le nuove indennità di gestione saranno fissate, con giudizio insindacabile che vincola senz'altro le parti interessate, e con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda, da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un consigliere della Corte dei conti, in qualità di presidente; da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°; da un rappresentante dei magazzinieri di vendita dei generi di monopolio e da altro funzionario della Amministrazione dei monopoli di Stato, con le funzioni di Segretario e senza diritto al voto.
"Il rappresentante dei magazzinieri viene designato dall'Associazione di categoria, alla quale sia iscritto il maggior numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI