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LEGGE 22 febbraio 1952, n. 115

Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.

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Testo in vigore dal:  1-4-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica Hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue:
A) per approdo:
a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta, di navi provenienti dall'estero;
b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge del lo Stato;
B) per abbonamento:
a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;
b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.