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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1091

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per il periodo 1 giugno 1947 30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo.

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Testo in vigore dal:  7-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato, per il periodo 1 giugno 1947-30 giugno 1952 nell'importo di lire 55 miliardi anche in rapporto al disposto degli articoli 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522, e 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.