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LEGGE 29 luglio 1952, n. 1080

Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

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Testo in vigore dal:  6-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.