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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1057

Stanziamento di lire tre miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

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Testo in vigore dal:  29-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa di lire due miliardi prevista dall'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, è elevata a lire cinque miliardi.