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LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  19-2-1953

Art. 6


Salvo il disposto del successivo art. 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidità.
Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decima del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.