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LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3140

Trasferimento al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - delle attività e passività del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

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Testo in vigore dal:  1-2-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il giorno successivo alla scadenza di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge avrà termine la liquidazione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, affidata al Ministero delle finanze con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 860.
Sotto la stessa data le attività e passività del suddetto Istituto sono trasferite al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario.
I diritti di credito spettanti all'Istituto suindicato in virtù dei contratti di mutuo stipulati tra l'Istituto stesso ed i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria o loro aventi causa sono trasferiti al Banco di Napoli,
Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le agevolazioni in materia di garanzie e di riscossione dei crediti relativi a tali diritti.