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LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3139

Modificazioni alla legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.S.I.D.E.R.garantite dallo Stato.

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Testo in vigore dal:  18-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 167, che autorizza l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate I.R.I.S.I.D.E.R. per il finanziamento del programma di riordinamento e completamento degli impianti siderurgici a ciclo integrale, è elevato a 63 miliardi di lire.