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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2530

Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto all'indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

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Testo in vigore dal:  24-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI