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LEGGE 9 dicembre 1952, n. 1977

Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

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Testo in vigore dal:  17-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1945, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, è inserito il seguente "Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre Amministrazioni dello Stato nonché agli estranei alle Amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto".