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LEGGE 1 dicembre 1952, n. 1997

Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio.

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Testo in vigore dal:  3-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434, dopo il quarto comma di cui alla legge stessa è aggiunto il seguente:
"I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI