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LEGGE 1 dicembre 1952, n. 1996

Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85.

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Testo in vigore dal:  3-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtù del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.