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LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1907

Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

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Testo in vigore dal:  26-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.