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LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1335

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.

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Testo in vigore dal:  15-11-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dai decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI