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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1977)
Testo in vigore dal:  7-4-1957
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente, all'attivo:
a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;
b) gli eventuali sussidi e contributi corrisposti dagli enti locali per l'esercizio al passivo;
c) la quota annua di ammortamento ed interessi della somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi dedotto il valore di recupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione;
d) la quota annua di interessi sulla spesa prevista per l'acquisto del nuovo materiale rotabile e di esercizio o per la trasformazione di quello esistente, al netto del valore di ricupero del materiale rotabile, o di parte di esso, non utilizzabile;
e) le quote annue di interessi ammesse nell'originario piano finanziario di concessione per la parte relativa al materiale rotabile non trasformato ed a quello di esercizio;
f) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti o dei materiali di cui alle lettere d) ed e) e per la costituzione degli altri fondi a norma dell'art. 5, comma secondo;
g) l'importo annuo presunto delle spese dell'esercizio;
h) la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1952 per la parte non coperta dai sussidi integrativi d'esercizio i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.
In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto saranno determinate:
1) la misura del contributo di cui all'art. 3, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo medesimo;
2) la sovvenzione necessaria per l'esercizio di cui all'art. 2 della presente legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 febbraio 1957, n. 88 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, fissata entro il termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge stessa od in quello prorogato ai sensi dell'art. 8, comma secondo.
La medesima decorrenza è assunta per la determinazione della scadenza della concessione anche agli effetti della proroga di cui all'art. 9, comma primo."