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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1086

Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal:  6-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, è raddoppiata.
Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 2800.