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LEGGE 31 luglio 1952, n. 1220

Autorizzazione della spesa di lire 800 milioni per l'esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.

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Testo in vigore dal:  10-10-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 800 milioni, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.