stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1952, n. 1219

Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-10-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, continua ad avere efficacia dal 1 luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI