stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1053

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

nascondi
Testo in vigore dal:  29-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente: e in seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.
Tale recupero sarà effettuato:
1) per il periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177;
2) per il periodo dal 1 maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.
Sarà provveduto altresì al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".