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LEGGE 20 luglio 1952, n. 1015

Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

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Testo in vigore dal:  21-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:
Misura
del compenso Numero dagli annuo lordo incaricati
L. 120.000........................................ 2.700
" 180.000........................................ 1.000
" 216.000........................................ 1.000
" 240.000........................................ 1.000
" 264.000........................................ 700
" 300.000........................................ 500
" 360.000........................................ 400

Il compenso annuo sopra previsto è suddiviso in tredici mensilità da corrispondersi le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.