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LEGGE 30 giugno 1952, n. 764

Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

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Testo in vigore dal:  27-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 250 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.
È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - ZOLI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI