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LEGGE 24 giugno 1952, n. 663

Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, numero 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

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Testo in vigore dal:  13-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei Comuni e delle Province, è elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.