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LEGGE 21 maggio 1952, n. 477

Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

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Testo in vigore dal:  8-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento.
Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. È parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000.
Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.000.
L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1 luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci.