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LEGGE 17 maggio 1952, n. 636

Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.

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Testo in vigore dal:  5-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, è ratificato.