stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 aprile 1952, n. 530

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e di denominazione di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-5-1952

Art. 3


Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato A dell'Accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'art. 4 dell'Accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.
La facoltà predetta potrà essere esercitata fino al 81 dicembre 1952.