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LEGGE 5 aprile 1952, n. 400

Modificazione dell'art. 16 della legge 14 agosto 1942, numero 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici.

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Testo in vigore dal:  18-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, concernente la retribuzione annua spettante all'incaricato della direzione dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, è così modificato:
"All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 120 mila".