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LEGGE 29 marzo 1952, n. 364

Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina.

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Testo in vigore dal:  15-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:
a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonché delle famiglie di lavoratori già emigrati i quali lo richiedano semprechè sia accertata la convenienza della richiesta;
b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.
I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.
Ai lavoratori emigrati dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.